GESTIONE CONTABILE DEL MARCHIO D’AZIENDA

CCIAA PARMA – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALBANIA: LA TASSAZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

REGIONE EMILIA ROMAGNA Fondo Energia POR FESR 2014-2020, ASSE 4, AZIONE 4.2.1 CONTRIBUTI PER IMPRESE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA

FINALITÀ

La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale n. 791 del 30 maggio 2016 (pdf, 345.0 KB) modificato con delibera n. 1537 del 26 settembre 2016 (pdf, 317.8 KB), il Fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata, che per il settore energia intende sostenere i interventi di green economy, volti a favorire processi di efficientamento energetico nelle imprese e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili al fine di aumentarne la competitività.

 

BENEFICIARI

I destinatari dei contributi sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata, dalle società d’area, dai soggetti gestori di aree produttive e dalle Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese.

 

SPESE AMMISSIBILI

Il Fondo finanzia interventi a sostegno della promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile delle imprese.

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

  1. a) interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;

 

  1. b) acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;

 

  1. c) acquisizione di software e licenze;

 

  1. d) consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;

 

  1. e) spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in domanda.

 

I giustificativi di spesa dovranno avere data successiva a quella di presentazione della domanda.

 

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati.

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 25mila euro ad un massimo di 500mila euro.

È finanziabile il 100% del progetto presentato.

 

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

–              Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);

–              Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%)

 

Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento.

L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto.

Si sottolinea che l’importo del contributo richiesto a fondo perduto non potrà far parte delle spese coperte dal finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l’impresa sia interessata alla richiesta del contributo a copertura del costo della diagnosi/progetto, dovrà inserire tale importo nell’apposito spazio del modulo di domanda e non nell’elenco delle voci di spesa relative al finanziamento.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate dall’1 marzo al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse

Dott. Paolo Galbiati

galbiati@internazionalizza.com

BANDO CCIAA BOLOGNA CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA

FINALITÀ

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per le micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità.

 

BENEFICIARI

Sono soggetti finanziabili le microimprese e le piccole imprese.

Sono altresì soggetti finanziabili, purché partecipati esclusivamente da micro e piccole imprese:

  • i consorzi di imprese,
  • le reti d’impresa di cui all’art. 3 del D. L. 5 del 10/02/2009 (convertito in Legge 33/2009 e successive modifiche), il cui contratto di rete risulti depositato presso il Registro imprese,

attraverso l’impresa individuata come organo comune,

  • i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e le associazioni temporanee di imprese (ATI), attraverso l’impresa indicata come mandataria.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa installazione, al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:

1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;

3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;

4) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone payment);

5) dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;

6) sistemi di rilevazione delle banconote false.

 

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere emesse ed integralmente pagate tra il 1 gennaio 2018 ed il giorno di invio telematico della domanda.

I sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il contributo dovranno risultare installati entro la data del 29 giugno 2018.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

I contributi sono assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento nel limite massimo di € 3.000.

Ciascuna impresa può comunque presentare una domanda che comprende gli interventi su più unità locali ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

In caso di presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi, reti d’impresa, RTI e ATI il contributo massimo assegnabile è elevato in misura pari alla moltiplicazione tra il contributo massimo per un’impresa singola (€ 3.000) ed il numero di imprese partecipanti alla struttura aggregata richiedente, e comunque non oltre l’importo complessivo di € 25.000,00.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 Euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente dal 19 marzo 2018 al 27 aprile 2018

Dott. Paolo Galbiati

Per informazioni: galbiati@internazionalizza.com

 

 

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE IN SPAGNA

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE  IN SPAGNA

Il contratto di distribuzione consente di stabilire una relazione commerciale con i partner locali e rappresenta un’alternativa abituale per le società esportatrici che cercano di rafforzare la loro presenza nel mercato internazionale.

Un contratto di distribuzione è un accordo in cui un distributore commercializza prodotti o servizi da produttori o fornitori. Il distributore mette a disposizione del fornitore la sua rete commerciale, durante un periodo determinato o indeterminato. Quest’ultimo può garantire al distributore l’esclusività dei prodotti o servizi venduti.

Caratteristiche del contratto di distribuzione

Le principali caratteristiche del contratto di distribuzione sono l’indipendenza e l’autonomia concesse al distributore:

  • Il distributore agisce a proprio nome e per proprio conto, a differenza dell’agente che agisce per conto di un fornitore.
  • La sua attività consiste nell’acquistare un set di prodotti dal fornitore e rivenderli. Il distributore assume quindi rischi commerciali, poiché il successo commerciale non è garantito.
  • Gli utili o i benefici del distributore sono il margine o la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita dei beni che distribuisce.

Quadro giuridico del contratto di distribuzione in Spagna

La relazione tra fornitore e distributore non è soggetta a regolamenti specifici, come ad esempio il contratto d’agenzia, inquadrato nella legge 12/1992 sui contratti d’agenzia del 27 maggio 1992. L’accordo di distribuzione è principalmente soggetto alla libertà delle parti. La loro notevole flessibilità e l’assenza di normative restrittive possono tuttavia essere fuorvianti per il fornitore straniero, ignaro delle pratiche locali del paese del distributore.

Il rapporto tra fornitore e distributore si basa principalmente sui termini e sulle condizioni stipulati nel contratto di distribuzione e la sua interpretazione, in caso di contenzioso, è nelle mani dei tribunali spagnoli, in caso di controversia.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si deve notare che, sebbene i distributori assumono il rischio commerciale legato alla rivendita di prodotti o servizi, il recesso dal contratto di distribuzione non costituisce di per sé la perdita di clienti per il rivenditore. In alcuni casi i tribunali spagnoli riconoscono il diritto al risarcimento per il distributore (compenso per segnalazione clienti). Si tratta di un’estensione dell’applicazione dell’articolo 28 della legge sui contratti d’agenzia ai contratti di distribuzione.

La giurisprudenza spagnola ricorda che l’applicazione per analogia dell’articolo 28 della legge sui contratti d’agenzia ai contratti di distribuzione non è automatica, il distributore avrà diritto a una compensazione per segnalazione clienti solo quando:

  • Il portafoglio clienti è stato creato esclusivamente grazie allo sforzo del distributore (fatto che dovrebbe essere dimostrato), e non dalla forza del marchio del fornitore.
  • Il fornitore è in grado di avvantaggiarsi della clientela generata dal distributore.

Clausole principali dei contratti di distribuzione

Tra le clausole del contratto di distribuzione in Spagna, e indipendentemente dall’identità delle parti e della descrizione rigorosa dei prodotti o servizi, è essenziale includere:

  • I principali obblighi delle parti

Obblighi del distributore:

  • Pagare i beni o i servizi acquistati dal fornitore secondo i termini stabiliti dalle parti (modalità di pagamento, termini, garanzie, ecc.)
  • Acquisire e pagare un minimo di beni o servizi forniti dal fornitore, se questa condizione fosse stata stabilita
  • Informare il fornitore dei difetti dei beni o dei servizi forniti
  • Rispettare la riservatezza delle informazioni divulgate tra le parti

Obblighi del fornitore

  • Consegnare la merce secondo le condizioni stabilite dalle parti (metodo di consegna, termini, ecc.)
  • Fornire i campioni del prodotto o del servizio, nonché l’assistenza tecnica sullo stesso
  • Formare il distributore in materia di marketing e strategie pubblicitarie per la commercializzazione del prodotto o del servizio

Esclusività nella relazione di distribuzione

Nel contratto di distribuzione è possibile e frequente che la distribuzione esclusiva sia concessa in due modi diversi.

  • In primo luogo si può stabilire un territorio specifico in cui il distributore è l’unico venditore autorizzato a commercializzare i prodotti del fornitore
  • In secondo luogo, si può concordare che il distributore sia l’unico autorizzato a vendere i prodotti di un determinato fornitore

Va tenuto presente che è possibile concordare una combinazione di queste due modalità di esclusività.

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale del fornitore

Deve essere esplicitamente dichiarato che il fornitore è il proprietario dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. È inoltre necessario che il fornitore registri la marca di tutti gli articoli o servizi destinati a essere distribuiti in Spagna.

Cause di risoluzione del contratto di distribuzione

Indipendentemente dalla violazione degli obblighi che le parti hanno definito come causa di risoluzione del contratto di distribuzione, è importante stabilire altri elementi relativi alla risoluzione del contratto, quali:

  • Determinazione di un termine di preavviso in cui le parti possono dichiarare la propria intenzione di risolvere o meno il contratto, nonché i mezzi per effettuare tale notifica (ad esempio, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata, ecc.)
  • La restituzione di tutti i beni che non sono stati venduti dal distributore prima della data di scadenza
  • Pagamento delle somme non ancora pagate
  • Somme di denaro intese a risarcire in caso di violazione del contratto o rinuncia al risarcimento

Il fatto che metà dei contratti internazionali siano contratti di distribuzione sottolinea l’importanza e l’efficacia di questo tipo di accordi. È un mezzo per i fornitori di determinati prodotti per estendere i loro mercati, consentendo loro di competere in un ambiente internazionale e di generare nuovi clienti, attraverso la rete commerciale del distributore. Tuttavia, per poter determinare le principali clausole che il contratto deve includere, adattarsi alla pratica locale di nuovi mercati e ottimizzare le strategie di esportazione, è preferibile avere la consulenza legale di uno studio legale.

Avv. Patricia Garcia

garcia@internazionalizza.com

FOCUS: INVESTIRE IN SERBIA

La Repubblica di Serbia con i suoi circa sette milioni e mezzo di abitanti è nazione che ha saputo crescere celermente nell’ultimo triennio, forte della sua posizione strategica in area balcanica, delle sue risorse in ambito agricolo, industriale e dei servizi e del suo intrattenere ottime relazioni politiche con Russia e Cina.

La Serbia ha guadagnato posizioni su posizioni nel ranking riportato nella Doing business list 2017 della Banca Mondiale: ben 44 negli ultimi 2 anni, collocandosi oggi al 47° posto, ed il Paese ha tutta l’intenzione di continuare a operare delle riforme, volte in particolare ad attrarre investimenti esteri nel Paese, con un interesse politico riconfermato dalla presenza ai più alti livelli del Governo Serbo al recente summit sulla nuova Via della Seta a Pechino. E non a caso la Cina sta diventando progressivamente il principale investitore.

La posizione geografica della Serbia gioca un ruolo importante nel considerare il  Paese come potenzialmente interessante e a ciò si aggiungono la prossimità all’Unione Europea, con la quale ha raggiunto un Accordo di Stabilizzazione ed Associazione, per poi ricevere lo status di nazione candidata all’ingresso nell’Unione il 1° marzo 2012 ed i negoziati avviati per l’accesso all’Unione dal gennaio 2014, ma anche e soprattutto i tanti accordi di libero scambio in essere e l’ampio novero di incentivi offerti all’investitore estero dal Governo Serbo, accompagnati da riforme normative in materia di diritto societario e fallimentare.

Per l’Italia si tratta di conservare un ruolo da protagonista con un partner commerciale di vecchia data e in questo modo di riguadagnarsi, attraverso presenza e investimenti in Serbia, un riposizionamento sulla  direttrice principale della Belt and Road Initiative (BRI), in Europa, che va dai porti del Pireo e del Montenegro a Belgrado e poi a Budapest, evitando così di trovarsi ai margini di quello che sarà il principale flusso di merci e servizi tra Asia ed Europa negli anni a venire.

La Serbia ha concluso numerosi trattati bilaterali e multilaterali di libero scambio di merci e servizi; le esportazioni verso Russia (in forza del Free Trade Agreement dell’agosto 2000 e per prodotti connotabili come Made in Serbia in quanto realizzati almeno al 51% nel Paese), Bielorussia, Kazakhistan, Turchia, Stati Uniti (ove in forza di FTA in essere dal 29 luglio 2015 opera un Generalized System of Preference per prodotti realizzati almeno al 35% in Serbia) e Paesi membri dell’Unione Europea prevedono esenzioni da dazi doganali per un ampio novero di prodotti.

La Serbia è poi tra i sottoscrittori degli accordi CEFTA del luglio 2007 (oltre a Albania, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Montenegro e Moldavia) e EFTA (con Svizzera, Norvegia, Liechtenstein ed Islanda). Ciò rende la Serbia, in combinato con una vasta capacità tecnico-produttiva, ideale hub produttivo per successive esportazione duty-free di prodotti di consumo verso mercati con più di un miliardo di consumatori.

Inoltre, guardando al succitato report della Banca Mondiale del 2017, all’investitore estero sono sufficienti cinque procedure e sette giorni soltanto per aprire una propria società controllata in Serbia, al di là di tempi e costi necessari a tradurre la documentazione richiesta in lingua serba.

Operare in Serbia fa si che si possa associare a un sistema logisticamente ed operativamente favorevole, tanto per Paesi vicini come l’Italia o lontani ma che intendano far base in Europa, un contesto estremamente competitivo in termini di costi operativi e di tassazione interna.

A livello fiscale i redditi d’impresa sono tassati con aliquota del 15% e i dividendi, interessi e capital gains, salva diversa previsione derivante da trattati bilaterali scontano fiscalità al 20%; operano inoltre circa 60 accordi bilaterali volti ad evitare la doppia imposizione, inclusa la Convenzione in essere con l’Italia del 24 febbraio 1982, originariamente stipulata con la Repubblica Federale di Jugoslavia a partire dal 1° gennaio 1985.

L’aliquota IVA ordinaria è del 20% ed il costo del lavoro, di per sé assai competitivo ( in media poco più di 500 euro mensili) include oneri previdenziali del 14% a fini pensionistici ed infortunistici, dello 0,75% per il fondo disoccupazione e del 5,5% per l’assistenza sanitaria.

La Serbia ha creato numerose Free Trade Zone (FTZ)  (14 nel 2017 a Belgrado, Kragujevac, Krusevac,Novi Sad, Sabac, Pirot, Subotica, Zrenjanin, Proboj, Vranje, Apatin, Svilajnac, Uzice e Smederevo) dotate di un elevato livello di servizio sul piano logistico, tecnico e di strutture informatiche. Tali aree beneficiano di esenzione IVA per le merci in ingresso e per i servizi logistici e di altra natura ad esse correlati, esenzione IVA per operazioni commerciali e servizi prestati all’interno della FTZ o tra operatori allocate in due diverse FTZ ed esenzione IVA sui consumi elettrici e di gas per attività operative realizzate all’interno della FTZ.

Opera altresì esenzione doganale per prodotti importati al fine di trasformazioni produttive o costruzioni da realizzare sul territorio (materie prime, materiali da costruzione, attrezzature ed impianti).

I benefici succitati si combinano con un sistema amministrativo unico ed efficiente che opera a livello di FTZ (one stop shop) e con ulteriori incentivi locali, con esenzione da tasse e tributi regionali e municipali.

linea con il quadro normativo previsto dalla Legge sugli investimenti il 30 dicembre 2016 è stato varato un Decreto attuativo volto a definire gli incentivi previsti per il 2017, che sono divenuti esecutivi e previsti a budget pubblico a far data dal 31 dicembre 2016.

Possono avere accesso agli incentivi investimenti nel comparto manifatturiero e di servizi al commercio estero previsti nel Decreto, posto che il 25% dei costi di funzionamento ammessi a contributo debbono essere finanziati direttamente dall’investitore con risorse proprie o comunque di fonte diversa da quella del finanziamento pubblico.

Ne è condizione per l’erogazione l’impegno dell’investitore a mantenere l’investimento nell’allocazione originaria per almeno cinque anni dopo l’avvio del progetto, se trattasi di grandi imprese (ridotti a tre anni per le PMI), con un impegno di stabilità di pari durata per quanto attiene la forza lavoro. L’entità dell’incentivo è parametrata in primo luogo in base alla creazione di nuovi posti di lavoro e dall’allocazione dell’investimento, dove il Paese è stato ripartito in cinque aree distinte, con propria dotazione finanziaria e indicazione dei livelli occupazionali attese.

Dott. Stefano Foglia – Dottore Commercialista

Vice Presidente Internazionalizza srl – foglia@internazionalizza.com

 

I contratti di fornitura di beni e la c.d “Brexit”

I contratti di fornitura di beni e la c.d “Brexit”.

Di Brexit si sta parlando diffusamente da mesi, da quanto il parlamento European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 ha ratificato la decisione popolare di uscire dall’Europa espressa col referendum del 23 giugno 2016

Nessuno sa cosa succederà, in effetti, e le stesse trattative tra governo Inglese e istituzioni Europee si sono svolte in angoli oscuri della politica, poco noti anche a molti degli addetti ai lavori.

Ma tralasciando le conseguenze di natura politica e dedicandoci a quelle più vicine alle nostre corde, in tema di rapporti contrattuali, cosa implica la Brexit?

E quali conseguenze potrà avere l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, ad esempio, in tema di prezzi di vendita o di acquisto o, ancora, in relazione alle operazioni doganali ed ai costi che ne conseguono?

In effetti, la questione è di notevole importanza soprattutto per chi deve vendere, che si potrebbe trovare a dover modificare e sensibilmente i prezzi precedentemente concordati all’inizio del rapporto negoziale (ad esempio nei contratti di somministrazione di beni) e per chi, invece, tali accordi li deve struttura e scrivere.

Non è così remota, infatti, la possibilità che vi sia avvertita la necessità, per lo meno per l’esportatore Italiane, di adeguare il prezzo di cessione delle merci, vendute ad un acquirente Inglese, in funzione dei maggiori costi che probabilmente verranno sostenuti in conseguenza all’attuazione della Brexit. In particolare, per un fornitore italiano, tali maggiori costi potrebbero derivare sia dalla necessità di dover uniformare a nuovi standard tecnici e omologativi le merci compravendute, quando dovessero differenziarsi da quelli ad oggi in vigore nei confini europei e, soprattutto e probabilmente più urgentemente, da eventuali dazi all’importazione o imposte introdotte a seguito dell’uscita dell’Inghilterra dal mercato Comune.

Dunque, nel redigere un contratto di tal genere con acquirente anglosassone, evidentemente ancora più importante diventa una clausola “perno” quale è senz’altro quella dedicata alla definizione del prezzo e dei termini di pagamento.

Molto schematicamente, ecco come potrebbe apparire la clausola:

Prices and terms of payment

The Product Prices as listed in Annex 1 are:

(a) quoted in € (Euro) and all the relevant payment shall be in € (Euro);

(b) inclusive/not inclusive of Supplier standard packaging, 

(c) for delivery (ndr. porto, luogo o destinazione di consegna) Incoterms ® 2010,

(d) with exclusion of VAT or similar sales tax, when applicable.

Oggetto dell’analisi più specifica sono dunque contratti anche detti di “durata” per cui, essendo destinati a durare nel tempo, possiamo presumere che saranno ancora validi ed efficaci al verificarsi della Brexit. Pensare dunque di integrare la clausola dedicata alla determinazione del prezzo nei contratti in essere per tener conto degli eventuali oneri maggiori che il fornitore Italiano sopportare, potrebbe risultare essenziale per l’esportatore e per la conservazione del rapporto negoziale.

Brexit Occurrence

The Parties herein recognise and acknowledge that the Product Prices do not consider any potential impact of the Brexit occurrence. Therefore, if Brexit shall occur during the term of this Agreement, the Supplier shall have the right to increase the Product Prices as per art.2.2. below, and the Purchaser shall be bound to pay such new Product Prices.  

The amount of such Product Price increase shall be the additional costs borne by the Supplier for manufacturing and delivering the Products to the Purchaser as a direct consequence of Brexit, including, but not limited to:

(a) any costs arising from the need to modify the Products for having them compliant with any mandatory technical and homologation standard introduced in United Kingdom as a consequence of the Brexit;

(b) value added tax or similar sales tax and custom duties.

Una simile previsione potrebbe non essere accettata, quanto meno a priori, dall’importatore Inglese che potrebbe, pur con certe ragioni, non essere disponibile ad accettare oggi di tenere a proprio carico, incorporandoli nel prezzo di acquisto, i maggiori costi derivanti dalla Brexit, anche in quanto ad oggi non è possibile provvedere con ragionevolezza ad una stima di tali costi. Anche in quanto, l’incremento del prezzo dovuto alla Brexit potrebbe rendere non più economicamente vantaggioso continuare a dare esecuzione al rapporto di fornitura europeo.

Nel caso, dunque, non fosse possibile prevedere in anticipo la misura dell’aumento, la via che rimarrebbe è quella di prevedere l’obbligo, o comunque l’opportunità, che i contraenti si incontrino e inizino a valutare un futuro accordo sul prezzo, spostando tale momento a quando gli effetti della Brexit ne saranno più intellegibili e altresì prevedendo, nell’ipotesi più negativa, una una “exit clause” che specifichi che in caso le parti non trovino un accordo ognuno di esse potrà recedere dal contratto con un congruo preavviso.

Questa seconda ipotesi è preferibile soprattutto per evitare che l’importatore, nel caso della clausola precedente, possa opporsi all’incremento dei costi pur avendo sottoscritto l’accordo lamentandone l’iniquità

Brexit Occurrence

 The Parties recognise and acknowledge that:

(a) the Product Prices do not consider the potential impact of Brexit occurrence, the extent of which is impossible to evaluate as of today, and

(b) Brexit however could affect the competitiveness and the economic balance of this Agreement.

Immediately after the Brexit Date, the Parties shall meet to assess the Brexit terms and conditions and to agree any variation in the Product Prices in force before Brexit and in any further terms and conditions of this Agreement, which are required to neutralise the Brexit impact while maintaining the competitiveness and the economic balance of this Agreement.

Failing the Parties to agree on the proposed variations on the terms and conditions of this Agreement, including but not limited to the Product Prices, on or before the [–] Business Day following the Brexit Date, each Party shall have the right to terminate this Agreement, by addressing a termination notice to the other Party pursuant to and in accordance with Article [–]  (“Early Termination”).

Sarebbe anche utile provvedere a corredare il contratto di due definizioni specifiche, “Brexit” e “Brexit Date”, da inserire subito dopo l’introduzione descrittiva del contratto, al fine di definire il più possibile il significato di due termini non del tutto scontati.

Definition:

  • Brexit shall mean the United Kingdom withdrawal from the European Union, either in its entirety or in any of England, Wales, Scotland and Northern Ireland, to be completed pursuant to and in accordance with the procedure set forth by Art. 50 of the Treaty on European Union.
  • Brexit Date shall mean the day in which Brexit become effective and the Treaties on European Union and on the Functioning of the European Union are no more applied in the United Kingdom or in any of England, Wales, Scotland and Northern Ireland.

 

Avv. Francesco De Sanzuane

Socio Internazionalizza – desanzuane@internazionalizza.com

Sim aziendali: sì al controllo dei consumi, ma nel rispetto della privacy

Ok del Garante per la privacy ad un sistema per il controllo dei consumi telefonici aziendali. La multinazionale che ha sottoposto il progetto al vaglio dell’Autorità dovrà però attenersi a  precise  misure a tutela della riservatezza dei lavoratori.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi aziendali e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, le società del gruppo potranno trattare, per effetto del bilanciamento di interessi riconosciuto dal Garante, alcune informazioni desunte dalla fatturazione bimestrale relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, in conformità alla disciplina in materia di protezione di dati personali, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessarie, pertinenti e non eccedenti, o comunque se, in base alle condizioni contrattuali applicabili dal provider, comportino dei costi (ipotesi che non ricorre per le chiamate in entrata in  roaming senza specifici addebiti e in caso di tariffe flat).  Sui numeri delle chiamate in uscita e, nei casi consentiti, di quelle in entrata, sarà operato il mascheramento delle ultime quattro cifre. L’azienda specializzata che effettuerà  l’elaborazione di dati verrà designata quale responsabile del trattamento e dovrà restituire i risultati dell’analisi dei consumi a ciascuna società del gruppo solo per il personale di propria appartenenza.

In presenza di “consumi anomali”, la società provvederà a rilevarne le cause e, ove necessario, evidenzierà al proprio interno l’esigenza di contenere i costi aziendali, ma i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. In ogni caso, poiché il sistema è idoneo a realizzare un potenziale e indiretto controllo a distanza sull’attività dei dipendenti, dovrà comunque essere stipulato specifico accordo sindacale da parte di ciascuna società nel rispetto della disciplina di settore.

In base al Codice privacy, l’Autorità ha inoltre commisurato i tempi di conservazione dei dati entro un limite di sei mesi e non di un anno, come richiesto dalla società. La multinazionale dovrà  informare adeguatamente i dipendenti e adottare un  disciplinare interno per regolamentare le condizioni di uso delle sim in dotazione ai dipendenti.  È stato inoltre disposto che il file sul quale sono memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica dovrà essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura e che nell’ambito delle successive elaborazioni i dati dovranno essere anonimizzati mediante l’utilizzo di tecniche che non consentano la re-identificazione dell’interessato.

 

Provvedimento del Garante Privacy : [7554790].

Vi ricordiamo la scadenza del 25 maggio 2018 per adeguare l’azienda al Nuovo Regolamento Europeo de Protezione dei Dati Personali  – per informazioni:  Avv. Garcia Duran – garcia@internazionalizza.com

BANDO INAIL 2018 – Internazionalizza e Mi.con.

FINALITÀ

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

  1. Progetti di investimento
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
  3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
  4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
  5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (codice ATECO C16 – C.23.3 –

C23.3 – C23.4)

  1. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti

agricoli

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.

BENEFICIARI

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi: La prima Fase: a partire dalla data del 19 aprile 2018 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 31 maggio 2018 le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo. La seconda Fase: dal 7 giugno 2018 le imprese che le imprese potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La terza Fase: CLICK DAY – le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati a partire dal 7 giugno 2018.