ALBANIA: LA TASSAZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

La legge n. 8438 del 1998 ha modificato profondamente la precedente disciplina in materia di imposte sul reddito delle persone giuridiche che svolgono un’attività economica in Albania, siano esse residenti o non residenti.
Sono soggetti passivi di imposta le società di capitali, i gruppi di società, i consorzi e gli enti di fatto ovvero tutti i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (di seguito, persone giuridiche). La legge n. 8438 del 1998 stabilisce un criterio di territorialità per cui sono tassate su tutte le fonti di reddito, anche se prodotto all’estero, le persone giuridiche residenti in Albania nonché le persone giuridiche non residenti per i redditi ivi prodotti.
Una persona giuridica è considerata residente in Albania se ha una struttura permanente (sede principale) o una sede per la effettiva gestione degli affari in Albania.
La base imponibile e le aliquote
La base imponibile è determinata dalle risultanze del bilancio annuale che deve essere depositato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. L’anno fiscale corrisponde all’anno civile (dall’ 1 gennaio al 31 dicembre), la contabilità deve essere obbligatoriamente espressa nella moneta albanese, il lek.
L’aliquota d’imposta è pari al 15%. Le imprese con volume d’affari compreso tra 2 e 8 milioni di lek beneficiano di un regime semplificato e non sono assoggettate a IVA, se il volume d’affari è inferiore a 2 milioni di lek si applicano le aliquote previste per l’imposta sui redditi.
Sono considerati imponibili, tra gli altri, gli utili come risultanti dal bilancio, i dividendi azionari distribuiti, gli interessi bancari su depositi e titoli, i redditi da contratti di locazione, enfiteusi e da trasferimento di proprietà immobiliari.
Non sono soggetti a tassazione i dividendi distribuiti a persona giuridica residente da società, consorzi o gruppi di società che abbiano sede legale e gestiscano effettivamente la propria attività economica in Albania nel caso in cui il soggetto percipiente sia già assoggettato all’imposta sui redditi e lo stesso possieda nella società che distribuisce i dividendi una partecipazione azionaria superiore al 25% o, se si tratta di un consorzio, una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.
I costi deducibili sono quelli necessari per la formazione, l’assicurazione e il mantenimento del reddito. La legge n. 8438 del 1998 contiene una elencazione analitica delle spese non deducibili. Non possono essere dedotte, tra le altre, le spese inerenti all’acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzati, i versamenti per contributi previdenziali volontari, i versamenti per l’aumento di capitale, i dividendi societari, gli interessi su prestiti ricevuti che eccedano il tasso massimo dichiarato dalla Banca d’Albania, le spese di rappresentanza e per ricevimenti che eccedono il 3% dei flussi di cassa annui, le spese per sponsorizzazioni che eccedono il 3% del reddito ante imposta e le sponsorizzazioni per l’editoria che eccedono il 5% del reddito non tassato, le spese per donazioni, i consumi personali, gli interessi passivi corrisposti su prestiti che eccedano quattro volte l’apporto del socio al capitale sociale (non concerne le banche, le compagnie di assicurazione e di leasing), le multe, le ammende, le morosità e le penali, i salari dei dipendenti e qualsiasi altra forma di compensazione connessa al rapporto di lavoro il pagamento dei quali non passa attraverso il sistema bancario, cosi come ogni altra spesa che non sia documentabile. Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo; il diritto alla deduzione viene meno se nel corso del triennio ci sono variazioni nella proprietà in misura superiore al 50%.