I contratti di fornitura di beni e la c.d “Brexit”
I contratti di fornitura di beni e la c.d “Brexit”.
Di Brexit si sta parlando diffusamente da mesi, da quanto il parlamento European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 ha ratificato la decisione popolare di uscire dall’Europa espressa col referendum del 23 giugno 2016
Nessuno sa cosa succederà, in effetti, e le stesse trattative tra governo Inglese e istituzioni Europee si sono svolte in angoli oscuri della politica, poco noti anche a molti degli addetti ai lavori.
Ma tralasciando le conseguenze di natura politica e dedicandoci a quelle più vicine alle nostre corde, in tema di rapporti contrattuali, cosa implica la Brexit?
E quali conseguenze potrà avere l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, ad esempio, in tema di prezzi di vendita o di acquisto o, ancora, in relazione alle operazioni doganali ed ai costi che ne conseguono?
In effetti, la questione è di notevole importanza soprattutto per chi deve vendere, che si potrebbe trovare a dover modificare e sensibilmente i prezzi precedentemente concordati all’inizio del rapporto negoziale (ad esempio nei contratti di somministrazione di beni) e per chi, invece, tali accordi li deve struttura e scrivere.
Non è così remota, infatti, la possibilità che vi sia avvertita la necessità, per lo meno per l’esportatore Italiane, di adeguare il prezzo di cessione delle merci, vendute ad un acquirente Inglese, in funzione dei maggiori costi che probabilmente verranno sostenuti in conseguenza all’attuazione della Brexit. In particolare, per un fornitore italiano, tali maggiori costi potrebbero derivare sia dalla necessità di dover uniformare a nuovi standard tecnici e omologativi le merci compravendute, quando dovessero differenziarsi da quelli ad oggi in vigore nei confini europei e, soprattutto e probabilmente più urgentemente, da eventuali dazi all’importazione o imposte introdotte a seguito dell’uscita dell’Inghilterra dal mercato Comune.
Dunque, nel redigere un contratto di tal genere con acquirente anglosassone, evidentemente ancora più importante diventa una clausola “perno” quale è senz’altro quella dedicata alla definizione del prezzo e dei termini di pagamento.
Molto schematicamente, ecco come potrebbe apparire la clausola:
Prices and terms of payment
The Product Prices as listed in Annex 1 are:
(a) quoted in € (Euro) and all the relevant payment shall be in € (Euro);
(b) inclusive/not inclusive of Supplier standard packaging,
(c) for delivery (ndr. porto, luogo o destinazione di consegna) Incoterms ® 2010,
(d) with exclusion of VAT or similar sales tax, when applicable.
Oggetto dell’analisi più specifica sono dunque contratti anche detti di “durata” per cui, essendo destinati a durare nel tempo, possiamo presumere che saranno ancora validi ed efficaci al verificarsi della Brexit. Pensare dunque di integrare la clausola dedicata alla determinazione del prezzo nei contratti in essere per tener conto degli eventuali oneri maggiori che il fornitore Italiano sopportare, potrebbe risultare essenziale per l’esportatore e per la conservazione del rapporto negoziale.
Brexit Occurrence
The Parties herein recognise and acknowledge that the Product Prices do not consider any potential impact of the Brexit occurrence. Therefore, if Brexit shall occur during the term of this Agreement, the Supplier shall have the right to increase the Product Prices as per art.2.2. below, and the Purchaser shall be bound to pay such new Product Prices.
The amount of such Product Price increase shall be the additional costs borne by the Supplier for manufacturing and delivering the Products to the Purchaser as a direct consequence of Brexit, including, but not limited to:
(a) any costs arising from the need to modify the Products for having them compliant with any mandatory technical and homologation standard introduced in United Kingdom as a consequence of the Brexit;
(b) value added tax or similar sales tax and custom duties.
Una simile previsione potrebbe non essere accettata, quanto meno a priori, dall’importatore Inglese che potrebbe, pur con certe ragioni, non essere disponibile ad accettare oggi di tenere a proprio carico, incorporandoli nel prezzo di acquisto, i maggiori costi derivanti dalla Brexit, anche in quanto ad oggi non è possibile provvedere con ragionevolezza ad una stima di tali costi. Anche in quanto, l’incremento del prezzo dovuto alla Brexit potrebbe rendere non più economicamente vantaggioso continuare a dare esecuzione al rapporto di fornitura europeo.
Nel caso, dunque, non fosse possibile prevedere in anticipo la misura dell’aumento, la via che rimarrebbe è quella di prevedere l’obbligo, o comunque l’opportunità, che i contraenti si incontrino e inizino a valutare un futuro accordo sul prezzo, spostando tale momento a quando gli effetti della Brexit ne saranno più intellegibili e altresì prevedendo, nell’ipotesi più negativa, una una “exit clause” che specifichi che in caso le parti non trovino un accordo ognuno di esse potrà recedere dal contratto con un congruo preavviso.
Questa seconda ipotesi è preferibile soprattutto per evitare che l’importatore, nel caso della clausola precedente, possa opporsi all’incremento dei costi pur avendo sottoscritto l’accordo lamentandone l’iniquità
Brexit Occurrence
The Parties recognise and acknowledge that:
(a) the Product Prices do not consider the potential impact of Brexit occurrence, the extent of which is impossible to evaluate as of today, and
(b) Brexit however could affect the competitiveness and the economic balance of this Agreement.
Immediately after the Brexit Date, the Parties shall meet to assess the Brexit terms and conditions and to agree any variation in the Product Prices in force before Brexit and in any further terms and conditions of this Agreement, which are required to neutralise the Brexit impact while maintaining the competitiveness and the economic balance of this Agreement.
Failing the Parties to agree on the proposed variations on the terms and conditions of this Agreement, including but not limited to the Product Prices, on or before the [–] Business Day following the Brexit Date, each Party shall have the right to terminate this Agreement, by addressing a termination notice to the other Party pursuant to and in accordance with Article [–] (“Early Termination”).
Sarebbe anche utile provvedere a corredare il contratto di due definizioni specifiche, “Brexit” e “Brexit Date”, da inserire subito dopo l’introduzione descrittiva del contratto, al fine di definire il più possibile il significato di due termini non del tutto scontati.
Definition:
- Brexit shall mean the United Kingdom withdrawal from the European Union, either in its entirety or in any of England, Wales, Scotland and Northern Ireland, to be completed pursuant to and in accordance with the procedure set forth by Art. 50 of the Treaty on European Union.
- Brexit Date shall mean the day in which Brexit become effective and the Treaties on European Union and on the Functioning of the European Union are no more applied in the United Kingdom or in any of England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Avv. Francesco De Sanzuane
Socio Internazionalizza – desanzuane@internazionalizza.com