NOVITA’ IN MERITO ALLA NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE – Legge di Bilancio 2018

Viene ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all’art. 162 del TUIR.

Nuova ipotesi di S.O. nel settore digitale

Al co. 2 dell’art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell’art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.

L’intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radicamento territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).

Attività aventi carattere preparatorio o ausiliario

La sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l’attività complessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).

Anti-fragmentation rule

Viene introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad evitare che l’attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l’attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).

Agente dipendente

Configura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):

  • agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente;
  • abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa.

 

Inoltre, ai fini della qualifica di “agente dipendente” idoneo a configurare S.O., deve trattarsi di contratti:

  • conclusi in nome dell’impresa;
  • oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
  • oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.

 

L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività svolta è limitata allo svolgimento delle attività elencate nella c.d. “negative list” di cui al co. 4 e aventi carattere preparatorio o ausiliario.

Agente indipendente

È agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):

  • svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e
  • agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.

Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato”

DESCRIZIONE

(secondo la definizione recata dall’art. 162 co. 7-bis del TUIR). Quindi, l’agente monomandatario controllato dall’impresa estera si presume una sua S.O.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2018.