Le garanzie accessorie all’adempimento nel diritto internazionale: escrow agreement

Di origine anglosassone, si tratta di un contratto con il quale due parti concordano di consegnare un bene oggetto di un precedente contratto ad un soggetto, terzo e neutrale, che prende il nome di escrow agent (ad esempio, avvocati, commercialisti, notai), il quale sarà tenuto a custodire e restituire detto bene ad una delle parti al verificarsi di determinati eventi come descritti nel contratto medesimo.

Per lo più, tale accordo negoziale trova utilizzo nei casi in cui ci sia una separazione temporale tra i momenti previsti di esecuzione della prestazione in contratti a prestazioni corrispettive.

 

Tipico è l’esempio dei beni di lusso o ancora nel caso di vendite immobiliari, quando le parti depositano il prezzo presso un escrow agent volendo l’acquirente posticipare il pagamento del denaro al momento dell’effettiva immissione nel possesso del bene o dell’immobile.

L’escrow agent può essere ancora “impiegato” nel caso di cessione di partecipazioni sociali poiché spesso lo scambio tra azioni e prezzo avviene in un momento successivo (closing) a quello in cui il prezzo è stato pattuito (signing) e il rischio di eventuali fluttuazioni dei valori azionari sono in tal modo uniformate.

 

Si tratta dunque di una garanzia legata all’obbligazione principale in quanto, con la sottoscrizione del contratto, il debitore nella sostanza costituisce una garanzia accessoria a tutela de credito principale.

Il debitore infatti costituisce a mezzo del contratto di escrow una garanzia accessoria a tutela del credito principale avente ad oggetto la medesima prestazione dell’obbligazione principale e

con il quale le parti intendono garantire privatamente sia l’adempimento delle prestazioni previste, sia il sinallagma in caso di mutamenti delle circostanze o sopravvenienze.

Nella sostanza, con il contratto di escrow il debitore si impegna a dare esecuzione alla propria obbligazione nelle mani di un soggetto diverso rispetto a quello che è parte effettiva del rapporto, perché il soggetto diverso “custodisce” l’altrui prestazione.

Nell’ipotesi in cui non ci siano inadempimenti né differenze di valore sopravvenute tra le prestazioni nel primo caso l’escrow agent sarà tenuto a custodire il bene consegnatogli e restituirlo non al “depositante-acquirente” bensì al “terzo-venditore”, nel secondo caso invece dovrà eseguire l’incarico di consegnare il bene al venditore al verificarsi di un certo evento.

L’affidamento dei beni non implica il passaggio di proprietà di detti beni all’escrow agent i quali, similmente a quanto occorre nel più famoso trust, rimangono separati dal patrimonio dell’escrow agent. In effetti, tale separazione si realizza anche nei confronti del deibitore che assume un atteggiamento di attesa essendo naturalmente possibile che i beni oggetto dell’accordo entrino successivamente a far parte del patrimonio del creditore ovvero ritornino nella proprietà del debitore.